Art. 28
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Il termine di prescrizione delle vincite e' di giorni trenta dalla data dell'estrazione cui esse si riferiscono, salvo ai giuocatori il diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva