Art. 29

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15, ultimo comma).

[2]Se le vincite per ciascuna delle estrazioni, che si effettuano settimanalmente nel Regno, eccedano la somma di sei milioni di lire, le vincite stesse si riducono in guisa da non eccedere questa somma.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art29 · fonte su Normattiva