Art. 3
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 3, primo comma; Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 1°).
[2]I giuochi si ricevono presso banchi appositamente stabiliti, la gestione dei quali e' affidata a ricevitori e, in mancanza o durante la sospensione di questi, a reggenti.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva