Art. 30
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, secondo periodo del secondo comma).
[2]Le vincite che si siano verificate sulle sorti di estratto per poste accettate in eccedenza al limite fissato dall'art. 8, possono essere proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessivamente accettabile nel compartimento sul numero vincente.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva