Art. 31

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, primo periodo del secondo comma).

[2]Qualora sia stata accettata una giocata con una o piu' bollette legate, capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente le quattrocentomila lire, il premio e' ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art31 · fonte su Normattiva