Art. 33
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 28, primo e terzo comma).
[2]Fermi i termini di cui all'art. 28, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta, sempre che questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giocate e nella designazione della ruota sulla quale e' fatto il giuoco, e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti, sia nei segni che valgono a stabilirne l'identita'. L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giocate, anche quando non provenga da dolo, da' sempre luogo al rifiuto della vincita.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva