Art. 34
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 29).
[2]Il pagamento della vincita e' sempre eseguito a norma della posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Essendovi differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita minore risultante dalla matrice o dalla bolletta, salvo quanto e' disposto dall'art. 36.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva