Art. 37
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 22).
[2]Ogni qual volta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate, il premio da corrispondersi in caso di vincita e' commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate. In tal caso pero' sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 38.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva