Art. 38
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, primo comma).
[2]Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli o non capace di dar luogo al minimo premio, stabilito per le diverse sorti, non produce alcun diritto in chi giuoca.
[3]Questi puo' soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a cura del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva