Art. 39

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 30).

[2]Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art39 · fonte su Normattiva