Art. 39
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 30).
[2]Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva