Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 17; regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, art. 90).

[2]Agli effetti dell'accettazione del giuoco, i diversi banchi esistenti nel Regno, e quelli che fossero istituiti, sono distribuiti fra altrettanti compartimenti quante sono le sedi ove si fanno le estrazioni dei numeri del lotto, giusta la seguente tabella di circoscrizione degli uffici direttivi:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art4 · fonte su Normattiva