Art. 40
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 31).
[2]Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti giuochi e, occorrendo, presso le tesorerie provinciali.
[3]Pero' le vincite che oltrepassano la somma di L. 1000 e quelle soltanto denunciate entro il termine di prescrizione, sono pagate dietro autorizzazione della Direzione al quale effetto devono i giocatori presentare alla Direzione stessa, personalmente o col mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva