Art. 41

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 34).

[2]Devono prodursi alla direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo, anche minore a lire mille, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarita' sorga dubbio.

[3]Tranne questi casi, i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art41 · fonte su Normattiva