Art. 41
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 34).
[2]Devono prodursi alla direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo, anche minore a lire mille, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarita' sorga dubbio.
[3]Tranne questi casi, i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.
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