Art. 43
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[1](Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie II) allegato E, art. 2)
[2]Le vincite non superiori a lire mille, a richiesta del portatore della bolletta, sono convertite in depositi presso le casse postali di risparmio. L'interesse su tali depositi decorre dal giorno della detta richiesta.
[3]Sono applicabili a questi depositi tutte le altre disposizioni sui libretti postali di risparmio.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva