Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le vincite sono esenti dalla imposta sulla ricchezza mobile.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva