Art. 47
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[1]I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le L. 1500 o meta' di quelli fra le L. 1500 e le 2500, a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.
[2]Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:
[3]due anni, se l'aggio del banco non supera le L. 1000;
[4]cinque anni, se l'aggio del banco non supera le L. 1500;
[5]dieci anni, se l'aggio del banco non supera le L. 2000;
[6]quindici anni, se l'aggio del banco non supera le L. 2500.
[7]A parita' di titoli sono preferiti i piu' anziani.
[8]Parimente, per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 1500.
[9]Agli effetti dei concorsi, l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva