Art. 48
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In esso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva