Art. 48

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In esso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art48 · fonte su Normattiva