Art. 49

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[1]L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate alla approvazione del ministro delle finanze.

[2]Tale commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, e' composta: del direttore generale delle privative, del direttore Capo della ragioneria delle finanze, del direttore Capo della divisione del lotto, e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno, in conformita' delle norme stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art49 · fonte su Normattiva