Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva