Art. 52

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Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art52 · fonte su Normattiva