Art. 54
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L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva