Art. 55

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[1]Ricevitori e reggenti contribuiscono al «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», di cui all'art. 19 della legge 22 luglio 1906, n. 623, con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo in misura non superiore al 4 per cento.

[2]Allo stesso fondo di previdenza sono pure devolute le multe inflitte per qualsiasi motivo ai ricevitori e ai reggenti suddetti, nonche' i proventi eventuali del lotto.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art55 · fonte su Normattiva