Art. 6
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 5).
[2]Il lotto si fa con i numeri dall'uno al novanta inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva