Art. 60
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Il Governo puo' autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a' prestiti da contrarre per opere di pubblica utilita', allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire cento di valore nominale, e con versamenti non minori di lire venti.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva