Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]Possono essere permesse dal prefetto della Provincia:
[3]1° le vendite pubbliche di biglietti per concorrere mediante estrazione a sorte alla vincita di premi, consistenti in oggetti mobili di valore non dichiarato, esclusi il danaro, i valori bancari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe, purche' siano promosse o dirette da corpi morali, e purche' il prodotto di dette vendite sia esclusivamente destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti;
[4]2° le tombole promosse e dirette da corpi morali, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, e purche' i premi non superino complessivamente il valore di tremila lire.
[5]La vendita delle cartelle e' lecita solamente nel Comune in cui la tombola deve essere estratta e nei Comuni limitrofi.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva