Art. 62

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[1](Legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie III), allegato C, art. 1, primo comma; R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 5, sesto comma).

[2]E' soggetto alla tassa del dieci per cento l'im porto dei biglietti emessi nelle pubbliche lotterie permesse dal n. 1 dell'art. 61.

[3]Le tombole sono soggette alla tassa del venti per cento sul prezzo delle cartelle vendute.

[4]A tali effetti l'importo dei biglietti e il prezzo delle cartelle sono depurati soltanto dalla tassa di bollo.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art62 · fonte su Normattiva