Art. 62
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[2]E' soggetto alla tassa del dieci per cento l'im porto dei biglietti emessi nelle pubbliche lotterie permesse dal n. 1 dell'art. 61.
[3]Le tombole sono soggette alla tassa del venti per cento sul prezzo delle cartelle vendute.
[4]A tali effetti l'importo dei biglietti e il prezzo delle cartelle sono depurati soltanto dalla tassa di bollo.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva