Art. 63

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, articoli 5 e 11).

[2]Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto, o della gallina, o giuoco piccolo e simili.

[3]La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promesse ai giuocatori di premi in danaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinati in modo eguale o simili al lotto pubblico.

[4]Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati nel presente articolo e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecunaria da lire mille a liti cinquemila, e con l'arresto da uno a sei mesi.

[5]I giuocatori, qualora non abbiano partecipato all'operazione in uno dei modi sopra previsti, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire duecento, oltre quanto e' disposto dal successivo art. 79.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art63 · fonte su Normattiva