Art. 63
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, articoli 5 e 11).
[2]Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto, o della gallina, o giuoco piccolo e simili.
[3]La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promesse ai giuocatori di premi in danaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinati in modo eguale o simili al lotto pubblico.
[4]Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati nel presente articolo e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecunaria da lire mille a liti cinquemila, e con l'arresto da uno a sei mesi.
[5]I giuocatori, qualora non abbiano partecipato all'operazione in uno dei modi sopra previsti, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire duecento, oltre quanto e' disposto dal successivo art. 79.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva