Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 6 e 13).
[2]Nessuno, sotto qualsiasi titolo, puo' ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dall'Amministrazione. La trasgressione a tale divieto e' punita con multa da lire cento a lire trecento.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva