Art. 64

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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 6 e 13).

[2]Nessuno, sotto qualsiasi titolo, puo' ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dall'Amministrazione. La trasgressione a tale divieto e' punita con multa da lire cento a lire trecento.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art64 · fonte su Normattiva