Art. 65
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 7 e 14).
[2]E' proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto stesso.
[3]La trasgressione a tale divieto e' punita con ammenda da lire venti a lire cinquanta.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva