Art. 65

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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 7 e 14).

[2]E' proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto stesso.

[3]La trasgressione a tale divieto e' punita con ammenda da lire venti a lire cinquanta.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art65 · fonte su Normattiva