Art. 67
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[2]Sono lotterie proibite od assimilate alle medesime:
- a)qualsiasi operazione, sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili o immobili, da una estrazione a sorte tanto se questa estrazione venga fatta appositamente, come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.
[3]L'assimilazione si estende a qualunque premio in danaro o in oggetti mobili od immobili sia offerto dai giornali o periodici di qualsiasi genere ai loro abbonati o lettori mediante estrazioni o designazioni che dipendono dalla sorte, tanto se queste vengano fatte appositamente, quanto se si facciano con riferimento ad altre estrazioni o designazioni;
- b)qualunque speculazione od operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel Regno ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.
[4]La proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a piu' prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Colpisce quando le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e provenienza;
- c)le riffe offerte al pubblico apertamente o clandestinamente, sia che si facciano mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva