Art. 70
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[2]E' proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero, o titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento d'interessi.
[3]E' proibito egualmente di raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti, o di parteciparvi in qualsiasi maniera.
[4]I venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e sottoscrizioni di cui nel presente articolo sono puniti con le stesse pene comminate nel primo e nel secondo comma dell'art. 68.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva