Art. 70

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 4, 1° e 2° comma).

[2]E' proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero, o titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento d'interessi.

[3]E' proibito egualmente di raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti, o di parteciparvi in qualsiasi maniera.

[4]I venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e sottoscrizioni di cui nel presente articolo sono puniti con le stesse pene comminate nel primo e nel secondo comma dell'art. 68.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art70 · fonte su Normattiva