Art. 71
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[2]I gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'art. 70 o fanno conoscere il luogo ove sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire trecento a lire mille.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva