Art. 71

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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 9, 2° comma).

[2]I gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'art. 70 o fanno conoscere il luogo ove sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire trecento a lire mille.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art71 · fonte su Normattiva