Art. 72
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[2]I giocatori, o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate negli articoli 67 e 70, sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire cento, oltre quanto e' disposto dal successivo art. 79.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva