Art. 72

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 4, 3° comma).

[2]I giocatori, o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate negli articoli 67 e 70, sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire cento, oltre quanto e' disposto dal successivo art. 79.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art72 · fonte su Normattiva