Art. 73
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 15).
[2]Gli esercenti di caffe', alberghi, osterie ed altri stabilimenti e negozi compresi nell'art. 50 della legge sulla sicurezza pubblica, (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144), nei cui locali siano commessi i reati designati negli articoli precedenti, oltre che nella pena corrispondente incorrono nella sospensione dell'esercizio da quindici giorni a tre mesi.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva