Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 16).
[2]Ai recidivi si applicano le disposizioni del Codice penale, libro I, titolo VIII.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva