Art. 76
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 21).
[2]In luogo delle pene stabilite dalle presenti disposizioni, si applicano le pene comminate dalle leggi penali generali quando i fatti costituiscano reati punibili con pene maggiori.
[3]Nel caso di concorso di piu' reati, si applicano le disposizioni delle leggi penali generali.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva