Art. 77
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 22).
[2]Pei reati punibili con sola pena pecuniaria, l'imputato puo' prima che sia emessa sentenza definitiva dal giudice competente, con domanda da lui sottoscritta, e riguardata come irrevocabile, chiedere l'applicazione dell'ammenda o multa, nei limiti del massino e del minimo, sia fatta dall'amministrazione.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva