Art. 78
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5714, art. 18).
[2]Le pene pecuniarie, nel caso di non effettuato pagamento, sono commutate in pene restrittive della liberta' personale col ragguaglio stabilito dal Codice penale, con che pero' le pene stesse non cedano il termine di un anno.
[3]E' sempre in facolta' del condannato di far cessare la pena sostituita col pagamento della pena pecuniaria, corrispondente alla detenzione o all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva