Art. 79
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 20).
[2]Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giocatori, i registri, gli arnesi pel giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il danaro, tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio, e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva