Art. 8
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15, lettera d, tabella A, annessa al decreto stesso).
[2]Le poste pei giuochi d'estratto sopra ciascuno dei novanta numeri, e per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma qui appresso fissata:
[3]Pel compartimento di Bari L. 2400
[4]Id. di Firenze » 4000
[5]Id. di Milano » 1800
[6]Id. di Napoli » 6400
[7]Id. di Palermo » 3600
[8]Id. di Roma » 3200
[9]Id. di Torino » 2200
[10]Id. di Venezia » 3600
[11]Per tutto il Regno L. 27200
[12]La dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma predetta.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva