Art. 80
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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 19).
[2]Il prodotto delle ammende e delle multe per i reati previsti dalle presenti disposizioni, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una meta' a chi ha denunziato il reato, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra meta' si ripartisce fra gli agenti che sorpresero i trasgressori o raccolsero le prove del reato, dando doppia parte a chi li diresse.
[3]A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe allorche' non vi sia un denunziante.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva