Art. 81
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Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, con cui fu disposto quanto segue: «Nulla e' innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali, avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un Banco di lotto».
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva