Art. 82
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Ai ricevitori del lotto, nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, data dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 56 sino a che non vengano promossi ad altri Banchi. Essi non possono pero' concorrere a Banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva