Art. 84

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[1]La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente e' conservata ai ricevitori di cui all'art. 82 che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati dall'art. 52.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro segretario di Stato per le finanze LACAVA.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art84 · fonte su Normattiva