Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 9 aprile 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - BERTINI.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva