Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1]Testo Unico delle Leggi e dei Decreti sul Credito Agrario
[2]Art. 1.
[3](Art. 29 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 legge 21 dicembre 1902 n. 542; art. 2 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536; art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 8 Testo Unico 10 novembre 1907, n.814; art. 8 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).
[4]Le operazioni di credito agrario sono compiute:
- a)dagli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;
- b)dalle Casse agrarie e di prestanze agrarie e dai Monti frumentari e nummari, singoli o riuniti in consorzio. Tali istituzioni acquistano il carattere di enti morali autonomi, soggetti alle disposizioni del presente Testo Unico, mediante Regio Decreto promosso dal Ministro di Agricoltura, che ne dichiara la costituzione o ne pronuncia la trasformazione e ne approva lo statuto.
[5]Possono inoltre compiere operazioni di credito agrario, in conformita' delle disposizioni del presente Testo Unico, le Casse di risparmio del Banco di Napoli, la Cassa di risparmio ordinarie, i Monti di Pieta', le Societa' di Mutuo Soccorso, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito singoli o consociati, i Consorzi agrari, i Comizi agrari e in genere gli Enti agrari e le Associazioni agrarie legalmente costituiti.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva