Art. 100

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[1](Art. 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

[2]Il capitale iniziale della Sezione e' stabilito nella somma di lire 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione.

[3]Alla formazione e all'aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga delle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, l'Istituto Nazionale delle Associazioni, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli e' del Banco di Sicilia, i Monti di Pieta', gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o societa' di credito ordinario e cooperativo.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art100 · fonte su Normattiva