Art. 101

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[1](Art. 8 R. C. L. 22 aprile 1920, n. 516).

[2]La somma di lire 18 milioni anticipata all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati con decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444 e con i RR. DD. 20 luglio 1919, n. 1414 e 13 marzo 1920, n. 421 e assegnata alla Sezione di credito fondiario ed agrario e dovra' essere rimborsata entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti reali.

[3]Con decreti del ministro del Tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalita' di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di 50 milioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art101 · fonte su Normattiva