Art. 102

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

[2]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuira' fino al 2 e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art102 · fonte su Normattiva