Art. 102
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[1](Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).
[2]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuira' fino al 2 e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva