Art. 103
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[1](Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).
[2]Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la meta' del proprio capitale, potra' emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti.
[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.
[4]I portatori di cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dello Stato come contributo nel pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva