Art. 13

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[1](Art. 7 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1335; art. 11 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

[2]Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

[3]La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norne dell'art. 63 del codice di commercio.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art13 · fonte su Normattiva