Art. 13
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[2]Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.
[3]La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norne dell'art. 63 del codice di commercio.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva